In caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi almeno tre giorni solari  dalla scadenza della fattura, Rec Energy costituirà in mora il Cliente con  diffida ad adempiere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o  posta elettronica certificata, indicando un termine per il pagamento. 

Rec Energy specificherà nella diffida ad adempiere le modalità con cui il  Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento. 

Rec Energy addebiterà per ciascun sollecito e/o diffida un importo pari ad  €12 oltre IVA inclusivo di spese postali e costi di gestione per il recupero del  credito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

Trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida  – ed in ogni caso quaranta giorni dalla data di notifica della costituzione in  mora – senza che il cliente abbia saldato quanto richiesto Rec Energy avanzerà  all’impresa di distribuzione competente una richiesta di sospensione della  fornitura gas per morosità. 

Per ogni richiesta di sospensione inviata al Distributore Gas, Rec Energy  potrà addebitare un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa  previsto dall’art. 11 dell’Allegato A della Del. ARERA 301/12, attualmente pari  a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta  in volta vigente. 

Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità  entro il termine indicato in diffida decorrente dalla sospensione della  somministrazione di Gas (comunque non inferiore a 15 giorni) il contratto di  somministrazione si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 cod. civ. 

senza ulteriore comunicazione e si procederà per il recupero del credito con  ulteriore aggravio di spese. 

Laddove fosse impossibile procedere con l’intervento di sospensione  dell’alimentazione del misuratore ed il Cliente fosse ancora inadempiente, il  Distributore potrà effettuare un intervento di interruzione sulle tubazioni di  allacciamento; in quest’ultimo caso il contratto si intenderà risolto al  momento dell’esecuzione di detto intervento senza ulteriori comunicazioni. 

Per poter tornare a fruire della fornitura sarà necessario avanzare una  richiesta di preventivo lavori per ripristinare le tubazioni precedentemente  interrotte. 

Nel caso in cui Rec Energy non rispetti la regolazione in materia di  costituzione in mora e sospensione delle fornitura il Cliente, ai sensi dell’art. 4  del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas) avrà diritto a ricevere un indennizzo  automatico di seguito specificato: 

  • €30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità  nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in  mora; 
  • €20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità  nonostante alternativamente: 
  1. 1. Il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è  tenuto a provvedere al pagamento; 
  2. 2. Il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi tra  la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di  richiesta all’impresa distributrice di chiusura del punto di  riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

L’indennizzo in parola verrà corrisposto al Cliente nella prima fattura utile  con specifica causale. 

L’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della  sospensione. 

In tali casi il Cliente non dovrà sostenere alcun ulteriore corrispettivo relativo  alla sospensione e/o alla riattivazione della fornitura.

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