Domande Frequenti2023-03-10T11:23:15+02:00

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BOLLETTE E PAGAMENTI

Glossario della bolletta per la fornitura di Gas Naturale2023-11-29T11:07:58+02:00

Il Glossario è uno strumento utile ai clienti finali di gas (con consumi annui fino a 200.000 Smc) per rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette di gas naturale, fornendo per ogni voce una semplice spiegazione. Vedi qui

Glossario della bolletta per la fornitura di Energia Elettrica2023-11-29T11:06:56+02:00

Il Glossario è uno strumento utile ai clienti finali di energia elettrica (alimentati in Bassa tensione) per rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette di energia elettrica, fornendo per ogni voce una semplice spiegazione. Vedi qui

Energia Elettrica: Informativa costituzione in mora2022-08-01T16:06:36+02:00

In caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi almeno tre giorni solari  dalla scadenza della fattura, Rec Energy costituirà in mora il Cliente con  diffida ad adempiere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o  posta elettronica certificata, indicando un termine per il pagamento. 

Rec Energy specificherà nella diffida ad adempiere le modalità con cui il  Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento. 

Rec Energy addebiterà per ciascun sollecito e/o diffida un importo pari ad  €12 oltre IVA inclusivo di spese postali e costi di gestione per il recupero del  credito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

Per i PdF in bassa tensione Rec Energy avanzerà all’impresa di distribuzione  competente una richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica  per morosità trascorsi tre giorni lavorativi dal termine ultimo per il  pagamento indicato nella diffida ed almeno venticinque giorni dalla notifica al  Cliente della diffida medesima. 

Per tali PdF la sospensione richiesta, laddove tecnicamente possibile, sarà  preceduta da una riduzione di potenza pari al 15% della potenza disponibile.

Laddove trascorsi ulteriori quindici giorni dalla riduzione di potenza persista  il mancato pagamento da parte del Cliente verrà effettuata la sospensione  della fornitura. Qualora il Cliente non provveda a sanare la propria morosità  successivamente all’intervenuta sospensione della fornitura entro il termine  indicato in diffida per dar luogo al pagamento il contratto di  somministrazione di energia elettrica si intenderà risolto ai sensi degli artt.  1454 e 1456 c.c. senza ulteriore comunicazione. 

Nel caso in cui l’utenza non sia disalimentabile, come da normativa vigente, si  procederà direttamente alla risoluzione del contratto senza ulteriore  comunicazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454 e 1456 c.c.. 

Per tutti gli altri PdF il termine minimo per avanzare la richiesta di  sospensione di cui sopra è di quaranta giorni dalla notifica della diffida al  Cliente. 

In entrambi i casi si procederà poi al recupero del credito e saranno addebitati  al Cliente i costi di riduzione ed eventuale riattivazione oltre che le somme  eventualmente versate per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori. 

Nel caso in cui Rec Energy non rispetti la regolazione in materia di  costituzione in mora e sospensione delle fornitura il Cliente, ai sensi dell’art. 3  del TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica) avrà diritto a ricevere un  indennizzo automatico di seguito specificato: 

  • €30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità  nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in  mora;
  • €20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità  nonostante alternativamente: 
  1. 1. Il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è  tenuto a provvedere al pagamento; 
  2. 2. Il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi tra  la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di  richiesta all’impresa distributrice di sospensione della fornitura o  riduzione di potenza per morosità. 

L’indennizzo in parola verrà corrisposto al Cliente nella prima fattura utile  con specifica causale. 

L’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della  sospensione. 

In tali casi il Cliente non dovrà sostenere alcun ulteriore corrispettivo relativo  alla sospensione e/o alla riattivazione della fornitura.

Gas: Informativa costituzione in mora2022-08-01T16:04:48+02:00

In caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi almeno tre giorni solari  dalla scadenza della fattura, Rec Energy costituirà in mora il Cliente con  diffida ad adempiere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o  posta elettronica certificata, indicando un termine per il pagamento. 

Rec Energy specificherà nella diffida ad adempiere le modalità con cui il  Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento. 

Rec Energy addebiterà per ciascun sollecito e/o diffida un importo pari ad  €12 oltre IVA inclusivo di spese postali e costi di gestione per il recupero del  credito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

Trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida  – ed in ogni caso quaranta giorni dalla data di notifica della costituzione in  mora – senza che il cliente abbia saldato quanto richiesto Rec Energy avanzerà  all’impresa di distribuzione competente una richiesta di sospensione della  fornitura gas per morosità. 

Per ogni richiesta di sospensione inviata al Distributore Gas, Rec Energy  potrà addebitare un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa  previsto dall’art. 11 dell’Allegato A della Del. ARERA 301/12, attualmente pari  a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta  in volta vigente. 

Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità  entro il termine indicato in diffida decorrente dalla sospensione della  somministrazione di Gas (comunque non inferiore a 15 giorni) il contratto di  somministrazione si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 cod. civ. 

senza ulteriore comunicazione e si procederà per il recupero del credito con  ulteriore aggravio di spese. 

Laddove fosse impossibile procedere con l’intervento di sospensione  dell’alimentazione del misuratore ed il Cliente fosse ancora inadempiente, il  Distributore potrà effettuare un intervento di interruzione sulle tubazioni di  allacciamento; in quest’ultimo caso il contratto si intenderà risolto al  momento dell’esecuzione di detto intervento senza ulteriori comunicazioni. 

Per poter tornare a fruire della fornitura sarà necessario avanzare una  richiesta di preventivo lavori per ripristinare le tubazioni precedentemente  interrotte. 

Nel caso in cui Rec Energy non rispetti la regolazione in materia di  costituzione in mora e sospensione delle fornitura il Cliente, ai sensi dell’art. 4  del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas) avrà diritto a ricevere un indennizzo  automatico di seguito specificato: 

  • €30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità  nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in  mora; 
  • €20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità  nonostante alternativamente: 
  1. 1. Il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è  tenuto a provvedere al pagamento; 
  2. 2. Il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi tra  la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di  richiesta all’impresa distributrice di chiusura del punto di  riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

L’indennizzo in parola verrà corrisposto al Cliente nella prima fattura utile  con specifica causale. 

L’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della  sospensione. 

In tali casi il Cliente non dovrà sostenere alcun ulteriore corrispettivo relativo  alla sospensione e/o alla riattivazione della fornitura.

Cos’è il Bonus Sociale Elettrico?2022-01-17T16:36:34+02:00

Il bonus sociale elettrico è uno sconto sulla bolletta, previsto dal Governo e reso operativo dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per assicurare un risparmio sulla spesa dell’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico.

Per le forniture di energia elettrica esistono due tipologie di bonus sociale: il Bonus Sociale per disagio economico e quello per disagio fisico (Gravi condizioni di salute). Chi ha diritto al bonus sociale per disagio economico non dovrà più presentare una specifica domanda presso i Comuni o i CAF; sarà sufficiente presentare ogni anno solo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, al fine di ottenere l’attestazione ISEE  utilizzata per accedere alle varie prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).

Per ottenere il bonus sociale elettrico per disagio economico è necessario appartenere ad:

  • un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  • un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Come posso pagare la bolletta?2022-01-17T16:35:42+02:00

In fase di sottoscrizione dell’offerta puoi scegliere di attivare l’addebito diretto su conto corrente (Sepa Core Direct Debit) delle tue bollette. In questo modo, l’importo della tua bolletta sarà addebitato sul tuo conto corrente in maniera automatica il giorno di scadenza della bolletta stessa.

In alternativa potrai scegliere di pagare tramite bollettino, che troverai allegato alla bolletta, pagabile:

  • presso le agenzie postali e gli sportelli bancari. 
  • presso i punti Mooney e le tabaccherie PUNTOLIS, edicole o bar convenzionati con LIS Pay S.p.A.;
  • ptramite i servizi di pagamento online di Poste Italiane (www.posteitaliane.it) o i servizi di Internet Banking della tua Banca, dove potrai inserire i dati del bollettino postale allegato alla bolletta.

I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; il pagamento presso lo sportello bancario indicato in fattura è senza tali costi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Rec Energy con apposita nota in fattura.

Una volta attivata la fornitura, in qualsiasi momento, nella tua Area Personale potrai attivare o disattivare la domiciliazione bancaria o modificare le coordinate del conto corrente di addebito, con effetto sulla bolletta successiva.

Ogni quanto riceverò la bolletta?2022-01-17T16:34:34+02:00

Attivando un contratto di fornitura Luce riceverai una bolletta ogni mese.

Importante: l’importo della prima bolletta sarà calcolato sulla base dei consumi del tuo ultimo anno di fornitura (che ci comunicherà il distributore in fase di passaggio a Rec Energy). Quella successiva sarà aggiornata sui tuoi consumi reali. Se il tuo contatore luce è di nuova generazione, non sarà nemmeno necessaria l’autolettura, perché riceveremo in automatico il consumo effettivo dal distributore. Nel caso in cui il tuo contatore fosse di vecchia generazione, ti consigliamo di effettuare almeno una autolettura al mese.

Come posso ricevere o consultare la bolletta?2022-01-17T16:34:10+02:00

In fase di sottoscrizione dell’offerta potrai dichiarare come preferisci controllare la tua bolletta.

Scegliendo la Bolletta Digitale, potrai consultare spese e consumi degli ultimi 5 anni comodamente online accedendo alla tua personale Area Clienti, da sito, previa registrazione gratuita al sito di Rec Energy. Un’e-mail contenente il link per scaricarla ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile. Se ti registri al sito di Rec Energy con un indirizzo email diverso da quello precedentemente comunicato, la bolletta e le comunicazioni digitali della bolletta saranno recapitate all’indirizzo email utilizzato per la registrazione.

In alternativa al servizio Bolletta Digitale, puoi scegliere di ricevere la Bolletta Cartacea per posta, all’indirizzo indicato in fase di sottoscrizione.

Una volta attivata la fornitura, in qualsiasi momento, nella tua Area Personale, potrai passare da Bolletta Cartacea a Digitale e viceversa con effetto sulla bolletta successiva.

NORMATIVE E COMUNICAZIONI

Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 20232023-07-14T17:36:43+02:00

Pubblicato il: 19 Giugno 2023

Delibera 267/2023 Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Il periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 216/2023/R/com è pari a 4 mesi a decorrere dalla data del 1 maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023.

La sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 216/2023/R/com si applica automaticamente alle utenze attive, alla data del 1° maggio 2023, nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge 61/23, fatti salvi i pagamenti già effettuati. Il cliente ovvero l’utente ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento.

Fatture o avvisi di pagamento sospesi sono rateizzati secondo:
è automaticamente effettuata senza il pagamento di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale.
Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene:

  1. con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ovvero alla frequenza di invio degli avvisi di pagamento ordinariamente applicata all’utente ovvero al cliente finale;
  2. in base a rate non inferiori a euro 20 (venti);
  3. per un periodo pari a 12 (dodici) mesi decorrente dalla data della comunicazione.

È possibile aumentare la periodicità di fatturazione in accordo con il cliente
Il periodo di rateizzazione può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, non oltre il tempo minimo necessario per soddisfare la condizione che la rata non possa risultare inferiore a 20 (venti) euro.
Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta con i servizi di energia elettrica e/o gas, potranno essere cumulate in una unica fattura la rata per il servizio elettrico, la rata per il servizio gas e la rata per il servizio idrico.
È fatta salva la facoltà per l’utente ovvero per il cliente finale, di non usufruire della rateizzazione e provvedere pertanto al pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata.

Al termine del periodo di sospensione, e comunque entro due mesi dal termine della medesima sospensione, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti ovvero gli esercenti l’attività di vendita, relativamente alle fatture ovvero agli avvisi di pagamento oggetto di sospensione, comunicano al cliente/utente, le seguenti informazioni:

  1. gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;
  2. il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale;
  3. la facoltà dell’utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dal gestore ovvero dall’esercente l’attività di vendita. La rateizzazione non si attiva qualora l’importo sia inferiore a 50€.

Le modalità con cui i titolari delle utenze, ovvero delle forniture, di cui al comma 3.1, possono comunicare al gestore ovvero all’esercente l’attività di vendita l’eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture o avvisi di pagamento nonché comunicazioni di cui al presente provvedimento relativamente al punto di fornitura originario, ovvero all’utenza originaria: inviare una e-mail all’indirizzo servizioclienti@recenergy.it; Numero Verde 800979799; a mezzo posta a Start srl, Via Francesco Caracciolo, 13 80122 NA.

Ultima modifica: 14 Luglio 2023

Chi può passare al mercato libero e come?2022-01-18T15:48:51+02:00

Tutti i clienti sono liberi di scegliere le offerte per la fornitura luce o gas proposte dalle società di vendita che operano sul mercato libero in concorrenza tra di loro.

 

Cos’è il mercato libero?2022-01-17T16:40:29+02:00

Con il mercato libero chiunque può scegliere un fornitore luce o gas diverso dalla società che fornisce il servizio di maggior tutela (quella che opera nel mercato che sta alle regole e alle condizioni economiche fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente).

Il mercato libero è in vigore dal 1 luglio 2007, secondo quanto previsto dal Decreto Bersani (d.lgs 79 del 1999).

Cos’è il Bonus Sociale Elettrico?2022-01-17T16:36:34+02:00

Il bonus sociale elettrico è uno sconto sulla bolletta, previsto dal Governo e reso operativo dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per assicurare un risparmio sulla spesa dell’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico.

Per le forniture di energia elettrica esistono due tipologie di bonus sociale: il Bonus Sociale per disagio economico e quello per disagio fisico (Gravi condizioni di salute). Chi ha diritto al bonus sociale per disagio economico non dovrà più presentare una specifica domanda presso i Comuni o i CAF; sarà sufficiente presentare ogni anno solo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, al fine di ottenere l’attestazione ISEE  utilizzata per accedere alle varie prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).

Per ottenere il bonus sociale elettrico per disagio economico è necessario appartenere ad:

  • un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  • un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

CONTRATTI E MODULISTICA

Come fare una voltura?2022-01-17T16:42:24+02:00

Se vuoi intestare a tuo nome un contratto intestato ad altra persona dovrai indicare:

  • il tuo codice fiscale;
  • il codice POD identificativo del contatore (per la fornitura di energia elettrica) oppure il codice PDR (per la fornitura di gas naturale); POD e PDR li trovi sul cartellino attaccato al contatore luce/gas oppure sulle bollette dell’attuale intestatario della fornitura. Puoi utilizzare per la fornitura elettrica anche il Codice Cliente (è un codice di 9 cifre che puoi trovare sul display del contatore (se elettronico);
  • la lettura del contatore.
Come fare un subentro?2022-01-17T16:42:02+02:00

Se vuoi riattivare un contatore disattivato o già chiuso dovrai indicare:

  • il tuo Codice fiscale
  • il codice POD identificativo del contatore (per la fornitura di energia elettrica) oppure il codice PDR (per la fornitura di gas naturale); POD e PDR li trovi sul cartellino attaccato al contatore luce/gas oppure sulle bollette del precedente intestatario della fornitura
  • oppure il Codice Cliente (è un codice di 9 cifre che puoi trovare sul display del contatore (se elettronico) o sulle bollette del precedente intestatario della fornitura
  • la lettura del contatore

Riceverai il contratto attraverso il canale da te scelto (via mail o per posta) e dovrai inviarci correttamente compilata la modulistica allegata necessaria ai fini della attivazione della fornitura.

Quanto tempo ci vuole per passare a Rec Energy?2022-01-18T15:50:45+02:00

La tempistica massima prevista dalla legge per il cambio operatore quella prevista da contratto.

Il primo giorno di ogni mese prenderemo tutte le pratiche lavorate e accettate fino a quel momento e le invieremo al Sistema Informativo Integrato, la Banca Dati nazionale che raccoglie le informazioni di tutte le forniture. All’accettazione della richiesta da parte del Sistema Informativo Integrato, il passaggio a Rec Energy avverrà il primo giorno del mese successivo.

Come attivo una nuova fornitura luce o gas?2022-01-18T16:02:08+02:00

Se hai un contratto luce o gas attivo con un altro fornitore, puoi passare a Rec Energy in modo semplice e gratuito.

Puoi sottoscrivere un contratto con Rec Energy

  • al telefono, supportato da un nostro operatore cliccando su “Assistenza” in alto a destra, se stai navigando da PC o tablet, o sull’icona verde in basso a sinistra se stai navigando da cellulare

Per completare la sottoscrizione, tieni a portata di mano:

  • una bolletta recente;
  • i dati di un tuo documento d’identità;
  • il tuo IBAN, per pagare con addebito diretto in conto, approfittando della promozione in corso. 

Ricorda che il passaggio a Rec Energy:

  • viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore, ci occupiamo noi di tutto;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • può essere richiesto a parità di intestazione del contratto: il nome comunicato in fase di sottoscrizione deve essere quello riportato in bolletta;
  • deve essere richiesto dall’intestatario della fornitura (e non da terzi).

STRUMENTI E SERVIZI DIGITALI

Come faccio l’autolettura?2023-10-17T13:00:05+02:00

Ti informiamo che se il tuo contatore è elettronico e teleletto non è più necessario comunicarci l’autolettura (Delibera 738/16 ARERA). In tal caso, i nostri sistemi rilevano automaticamente che per la fornitura da te indicata non occorre l’autolettura.

Nel caso in cui tu avessi un contatore di vecchia generazione, comunicare l’autolettura ti consente di avere un profilo di consumo sempre aggiornato. 

Per effettuare l’autolettura sono necessari:

  • il tuo numero cliente di 9 cifre, che trovi sulla prima pagina della bolletta
  • la lettura presente sul contatore (solo le cifre prima della virgola).

Puoi comunicarla: 

  • Inviandoci una email all’indirizzo autolettura@recenergy.it comunicandoci il tuo numero cliente e la lettura presente sul contatore (solo le cifre prima della virgola)
  • Con il numero verde 800979799, oppure dalla pagina assistenza (pulsante in alto a destra da desktop; pulsante in basso a sinistra da dispositivo mobile).
Glossario della bolletta per la fornitura di Gas Naturale2023-11-29T11:07:58+02:00

Il Glossario è uno strumento utile ai clienti finali di gas (con consumi annui fino a 200.000 Smc) per rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette di gas naturale, fornendo per ogni voce una semplice spiegazione. Vedi qui

Glossario della bolletta per la fornitura di Energia Elettrica2023-11-29T11:06:56+02:00

Il Glossario è uno strumento utile ai clienti finali di energia elettrica (alimentati in Bassa tensione) per rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette di energia elettrica, fornendo per ogni voce una semplice spiegazione. Vedi qui

Energia Elettrica: Informativa costituzione in mora2022-08-01T16:06:36+02:00

In caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi almeno tre giorni solari  dalla scadenza della fattura, Rec Energy costituirà in mora il Cliente con  diffida ad adempiere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o  posta elettronica certificata, indicando un termine per il pagamento. 

Rec Energy specificherà nella diffida ad adempiere le modalità con cui il  Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento. 

Rec Energy addebiterà per ciascun sollecito e/o diffida un importo pari ad  €12 oltre IVA inclusivo di spese postali e costi di gestione per il recupero del  credito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

Per i PdF in bassa tensione Rec Energy avanzerà all’impresa di distribuzione  competente una richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica  per morosità trascorsi tre giorni lavorativi dal termine ultimo per il  pagamento indicato nella diffida ed almeno venticinque giorni dalla notifica al  Cliente della diffida medesima. 

Per tali PdF la sospensione richiesta, laddove tecnicamente possibile, sarà  preceduta da una riduzione di potenza pari al 15% della potenza disponibile.

Laddove trascorsi ulteriori quindici giorni dalla riduzione di potenza persista  il mancato pagamento da parte del Cliente verrà effettuata la sospensione  della fornitura. Qualora il Cliente non provveda a sanare la propria morosità  successivamente all’intervenuta sospensione della fornitura entro il termine  indicato in diffida per dar luogo al pagamento il contratto di  somministrazione di energia elettrica si intenderà risolto ai sensi degli artt.  1454 e 1456 c.c. senza ulteriore comunicazione. 

Nel caso in cui l’utenza non sia disalimentabile, come da normativa vigente, si  procederà direttamente alla risoluzione del contratto senza ulteriore  comunicazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454 e 1456 c.c.. 

Per tutti gli altri PdF il termine minimo per avanzare la richiesta di  sospensione di cui sopra è di quaranta giorni dalla notifica della diffida al  Cliente. 

In entrambi i casi si procederà poi al recupero del credito e saranno addebitati  al Cliente i costi di riduzione ed eventuale riattivazione oltre che le somme  eventualmente versate per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori. 

Nel caso in cui Rec Energy non rispetti la regolazione in materia di  costituzione in mora e sospensione delle fornitura il Cliente, ai sensi dell’art. 3  del TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica) avrà diritto a ricevere un  indennizzo automatico di seguito specificato: 

  • €30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità  nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in  mora;
  • €20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità  nonostante alternativamente: 
  1. 1. Il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è  tenuto a provvedere al pagamento; 
  2. 2. Il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi tra  la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di  richiesta all’impresa distributrice di sospensione della fornitura o  riduzione di potenza per morosità. 

L’indennizzo in parola verrà corrisposto al Cliente nella prima fattura utile  con specifica causale. 

L’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della  sospensione. 

In tali casi il Cliente non dovrà sostenere alcun ulteriore corrispettivo relativo  alla sospensione e/o alla riattivazione della fornitura.

Gas: Informativa costituzione in mora2022-08-01T16:04:48+02:00

In caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi almeno tre giorni solari  dalla scadenza della fattura, Rec Energy costituirà in mora il Cliente con  diffida ad adempiere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o  posta elettronica certificata, indicando un termine per il pagamento. 

Rec Energy specificherà nella diffida ad adempiere le modalità con cui il  Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento. 

Rec Energy addebiterà per ciascun sollecito e/o diffida un importo pari ad  €12 oltre IVA inclusivo di spese postali e costi di gestione per il recupero del  credito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

Trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida  – ed in ogni caso quaranta giorni dalla data di notifica della costituzione in  mora – senza che il cliente abbia saldato quanto richiesto Rec Energy avanzerà  all’impresa di distribuzione competente una richiesta di sospensione della  fornitura gas per morosità. 

Per ogni richiesta di sospensione inviata al Distributore Gas, Rec Energy  potrà addebitare un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa  previsto dall’art. 11 dell’Allegato A della Del. ARERA 301/12, attualmente pari  a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta  in volta vigente. 

Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità  entro il termine indicato in diffida decorrente dalla sospensione della  somministrazione di Gas (comunque non inferiore a 15 giorni) il contratto di  somministrazione si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 cod. civ. 

senza ulteriore comunicazione e si procederà per il recupero del credito con  ulteriore aggravio di spese. 

Laddove fosse impossibile procedere con l’intervento di sospensione  dell’alimentazione del misuratore ed il Cliente fosse ancora inadempiente, il  Distributore potrà effettuare un intervento di interruzione sulle tubazioni di  allacciamento; in quest’ultimo caso il contratto si intenderà risolto al  momento dell’esecuzione di detto intervento senza ulteriori comunicazioni. 

Per poter tornare a fruire della fornitura sarà necessario avanzare una  richiesta di preventivo lavori per ripristinare le tubazioni precedentemente  interrotte. 

Nel caso in cui Rec Energy non rispetti la regolazione in materia di  costituzione in mora e sospensione delle fornitura il Cliente, ai sensi dell’art. 4  del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas) avrà diritto a ricevere un indennizzo  automatico di seguito specificato: 

  • €30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità  nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in  mora; 
  • €20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità  nonostante alternativamente: 
  1. 1. Il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è  tenuto a provvedere al pagamento; 
  2. 2. Il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi tra  la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di  richiesta all’impresa distributrice di chiusura del punto di  riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

L’indennizzo in parola verrà corrisposto al Cliente nella prima fattura utile  con specifica causale. 

L’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della  sospensione. 

In tali casi il Cliente non dovrà sostenere alcun ulteriore corrispettivo relativo  alla sospensione e/o alla riattivazione della fornitura.

Cos’è il Bonus Sociale Elettrico?2022-01-17T16:36:34+02:00

Il bonus sociale elettrico è uno sconto sulla bolletta, previsto dal Governo e reso operativo dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per assicurare un risparmio sulla spesa dell’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico.

Per le forniture di energia elettrica esistono due tipologie di bonus sociale: il Bonus Sociale per disagio economico e quello per disagio fisico (Gravi condizioni di salute). Chi ha diritto al bonus sociale per disagio economico non dovrà più presentare una specifica domanda presso i Comuni o i CAF; sarà sufficiente presentare ogni anno solo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, al fine di ottenere l’attestazione ISEE  utilizzata per accedere alle varie prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).

Per ottenere il bonus sociale elettrico per disagio economico è necessario appartenere ad:

  • un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  • un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Come posso pagare la bolletta?2022-01-17T16:35:42+02:00

In fase di sottoscrizione dell’offerta puoi scegliere di attivare l’addebito diretto su conto corrente (Sepa Core Direct Debit) delle tue bollette. In questo modo, l’importo della tua bolletta sarà addebitato sul tuo conto corrente in maniera automatica il giorno di scadenza della bolletta stessa.

In alternativa potrai scegliere di pagare tramite bollettino, che troverai allegato alla bolletta, pagabile:

  • presso le agenzie postali e gli sportelli bancari. 
  • presso i punti Mooney e le tabaccherie PUNTOLIS, edicole o bar convenzionati con LIS Pay S.p.A.;
  • ptramite i servizi di pagamento online di Poste Italiane (www.posteitaliane.it) o i servizi di Internet Banking della tua Banca, dove potrai inserire i dati del bollettino postale allegato alla bolletta.

I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; il pagamento presso lo sportello bancario indicato in fattura è senza tali costi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Rec Energy con apposita nota in fattura.

Una volta attivata la fornitura, in qualsiasi momento, nella tua Area Personale potrai attivare o disattivare la domiciliazione bancaria o modificare le coordinate del conto corrente di addebito, con effetto sulla bolletta successiva.

Ogni quanto riceverò la bolletta?2022-01-17T16:34:34+02:00

Attivando un contratto di fornitura Luce riceverai una bolletta ogni mese.

Importante: l’importo della prima bolletta sarà calcolato sulla base dei consumi del tuo ultimo anno di fornitura (che ci comunicherà il distributore in fase di passaggio a Rec Energy). Quella successiva sarà aggiornata sui tuoi consumi reali. Se il tuo contatore luce è di nuova generazione, non sarà nemmeno necessaria l’autolettura, perché riceveremo in automatico il consumo effettivo dal distributore. Nel caso in cui il tuo contatore fosse di vecchia generazione, ti consigliamo di effettuare almeno una autolettura al mese.

Come posso ricevere o consultare la bolletta?2022-01-17T16:34:10+02:00

In fase di sottoscrizione dell’offerta potrai dichiarare come preferisci controllare la tua bolletta.

Scegliendo la Bolletta Digitale, potrai consultare spese e consumi degli ultimi 5 anni comodamente online accedendo alla tua personale Area Clienti, da sito, previa registrazione gratuita al sito di Rec Energy. Un’e-mail contenente il link per scaricarla ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile. Se ti registri al sito di Rec Energy con un indirizzo email diverso da quello precedentemente comunicato, la bolletta e le comunicazioni digitali della bolletta saranno recapitate all’indirizzo email utilizzato per la registrazione.

In alternativa al servizio Bolletta Digitale, puoi scegliere di ricevere la Bolletta Cartacea per posta, all’indirizzo indicato in fase di sottoscrizione.

Una volta attivata la fornitura, in qualsiasi momento, nella tua Area Personale, potrai passare da Bolletta Cartacea a Digitale e viceversa con effetto sulla bolletta successiva.

Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 20232023-07-14T17:36:43+02:00

Pubblicato il: 19 Giugno 2023

Delibera 267/2023 Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Il periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 216/2023/R/com è pari a 4 mesi a decorrere dalla data del 1 maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023.

La sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 216/2023/R/com si applica automaticamente alle utenze attive, alla data del 1° maggio 2023, nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge 61/23, fatti salvi i pagamenti già effettuati. Il cliente ovvero l’utente ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento.

Fatture o avvisi di pagamento sospesi sono rateizzati secondo:
è automaticamente effettuata senza il pagamento di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale.
Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene:

  1. con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ovvero alla frequenza di invio degli avvisi di pagamento ordinariamente applicata all’utente ovvero al cliente finale;
  2. in base a rate non inferiori a euro 20 (venti);
  3. per un periodo pari a 12 (dodici) mesi decorrente dalla data della comunicazione.

È possibile aumentare la periodicità di fatturazione in accordo con il cliente
Il periodo di rateizzazione può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, non oltre il tempo minimo necessario per soddisfare la condizione che la rata non possa risultare inferiore a 20 (venti) euro.
Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta con i servizi di energia elettrica e/o gas, potranno essere cumulate in una unica fattura la rata per il servizio elettrico, la rata per il servizio gas e la rata per il servizio idrico.
È fatta salva la facoltà per l’utente ovvero per il cliente finale, di non usufruire della rateizzazione e provvedere pertanto al pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata.

Al termine del periodo di sospensione, e comunque entro due mesi dal termine della medesima sospensione, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti ovvero gli esercenti l’attività di vendita, relativamente alle fatture ovvero agli avvisi di pagamento oggetto di sospensione, comunicano al cliente/utente, le seguenti informazioni:

  1. gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;
  2. il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale;
  3. la facoltà dell’utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dal gestore ovvero dall’esercente l’attività di vendita. La rateizzazione non si attiva qualora l’importo sia inferiore a 50€.

Le modalità con cui i titolari delle utenze, ovvero delle forniture, di cui al comma 3.1, possono comunicare al gestore ovvero all’esercente l’attività di vendita l’eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture o avvisi di pagamento nonché comunicazioni di cui al presente provvedimento relativamente al punto di fornitura originario, ovvero all’utenza originaria: inviare una e-mail all’indirizzo servizioclienti@recenergy.it; Numero Verde 800979799; a mezzo posta a Start srl, Via Francesco Caracciolo, 13 80122 NA.

Ultima modifica: 14 Luglio 2023

Chi può passare al mercato libero e come?2022-01-18T15:48:51+02:00

Tutti i clienti sono liberi di scegliere le offerte per la fornitura luce o gas proposte dalle società di vendita che operano sul mercato libero in concorrenza tra di loro.

 

Cos’è il mercato libero?2022-01-17T16:40:29+02:00

Con il mercato libero chiunque può scegliere un fornitore luce o gas diverso dalla società che fornisce il servizio di maggior tutela (quella che opera nel mercato che sta alle regole e alle condizioni economiche fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente).

Il mercato libero è in vigore dal 1 luglio 2007, secondo quanto previsto dal Decreto Bersani (d.lgs 79 del 1999).

Cos’è il Bonus Sociale Elettrico?2022-01-17T16:36:34+02:00

Il bonus sociale elettrico è uno sconto sulla bolletta, previsto dal Governo e reso operativo dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per assicurare un risparmio sulla spesa dell’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico.

Per le forniture di energia elettrica esistono due tipologie di bonus sociale: il Bonus Sociale per disagio economico e quello per disagio fisico (Gravi condizioni di salute). Chi ha diritto al bonus sociale per disagio economico non dovrà più presentare una specifica domanda presso i Comuni o i CAF; sarà sufficiente presentare ogni anno solo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), tramite ad esempio il Comune, i CAF o il sito INPS, al fine di ottenere l’attestazione ISEE  utilizzata per accedere alle varie prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).

Per ottenere il bonus sociale elettrico per disagio economico è necessario appartenere ad:

  • un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  • un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Come fare una voltura?2022-01-17T16:42:24+02:00

Se vuoi intestare a tuo nome un contratto intestato ad altra persona dovrai indicare:

  • il tuo codice fiscale;
  • il codice POD identificativo del contatore (per la fornitura di energia elettrica) oppure il codice PDR (per la fornitura di gas naturale); POD e PDR li trovi sul cartellino attaccato al contatore luce/gas oppure sulle bollette dell’attuale intestatario della fornitura. Puoi utilizzare per la fornitura elettrica anche il Codice Cliente (è un codice di 9 cifre che puoi trovare sul display del contatore (se elettronico);
  • la lettura del contatore.
Come fare un subentro?2022-01-17T16:42:02+02:00

Se vuoi riattivare un contatore disattivato o già chiuso dovrai indicare:

  • il tuo Codice fiscale
  • il codice POD identificativo del contatore (per la fornitura di energia elettrica) oppure il codice PDR (per la fornitura di gas naturale); POD e PDR li trovi sul cartellino attaccato al contatore luce/gas oppure sulle bollette del precedente intestatario della fornitura
  • oppure il Codice Cliente (è un codice di 9 cifre che puoi trovare sul display del contatore (se elettronico) o sulle bollette del precedente intestatario della fornitura
  • la lettura del contatore

Riceverai il contratto attraverso il canale da te scelto (via mail o per posta) e dovrai inviarci correttamente compilata la modulistica allegata necessaria ai fini della attivazione della fornitura.

Quanto tempo ci vuole per passare a Rec Energy?2022-01-18T15:50:45+02:00

La tempistica massima prevista dalla legge per il cambio operatore quella prevista da contratto.

Il primo giorno di ogni mese prenderemo tutte le pratiche lavorate e accettate fino a quel momento e le invieremo al Sistema Informativo Integrato, la Banca Dati nazionale che raccoglie le informazioni di tutte le forniture. All’accettazione della richiesta da parte del Sistema Informativo Integrato, il passaggio a Rec Energy avverrà il primo giorno del mese successivo.

Come attivo una nuova fornitura luce o gas?2022-01-18T16:02:08+02:00

Se hai un contratto luce o gas attivo con un altro fornitore, puoi passare a Rec Energy in modo semplice e gratuito.

Puoi sottoscrivere un contratto con Rec Energy

  • al telefono, supportato da un nostro operatore cliccando su “Assistenza” in alto a destra, se stai navigando da PC o tablet, o sull’icona verde in basso a sinistra se stai navigando da cellulare

Per completare la sottoscrizione, tieni a portata di mano:

  • una bolletta recente;
  • i dati di un tuo documento d’identità;
  • il tuo IBAN, per pagare con addebito diretto in conto, approfittando della promozione in corso. 

Ricorda che il passaggio a Rec Energy:

  • viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore, ci occupiamo noi di tutto;
  • è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
  • può essere richiesto a parità di intestazione del contratto: il nome comunicato in fase di sottoscrizione deve essere quello riportato in bolletta;
  • deve essere richiesto dall’intestatario della fornitura (e non da terzi).
Come faccio l’autolettura?2023-10-17T13:00:05+02:00

Ti informiamo che se il tuo contatore è elettronico e teleletto non è più necessario comunicarci l’autolettura (Delibera 738/16 ARERA). In tal caso, i nostri sistemi rilevano automaticamente che per la fornitura da te indicata non occorre l’autolettura.

Nel caso in cui tu avessi un contatore di vecchia generazione, comunicare l’autolettura ti consente di avere un profilo di consumo sempre aggiornato. 

Per effettuare l’autolettura sono necessari:

  • il tuo numero cliente di 9 cifre, che trovi sulla prima pagina della bolletta
  • la lettura presente sul contatore (solo le cifre prima della virgola).

Puoi comunicarla: 

  • Inviandoci una email all’indirizzo autolettura@recenergy.it comunicandoci il tuo numero cliente e la lettura presente sul contatore (solo le cifre prima della virgola)
  • Con il numero verde 800979799, oppure dalla pagina assistenza (pulsante in alto a destra da desktop; pulsante in basso a sinistra da dispositivo mobile).

Non hai trovato risposte?

Un nostro consulente sarà felice di aiutarti nella scelta della soluzione giusta per te.



    Cambiamento del nominativo dell'utente al quale il contratto è intestato

    Richiesta di chiusura contratto di fornitura

    Lettura del contatore a cura dell'utente