In caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi almeno tre giorni solari  dalla scadenza della fattura, Rec Energy costituirà in mora il Cliente con  diffida ad adempiere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o  posta elettronica certificata, indicando un termine per il pagamento. 

Rec Energy specificherà nella diffida ad adempiere le modalità con cui il  Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento. 

Rec Energy addebiterà per ciascun sollecito e/o diffida un importo pari ad  €12 oltre IVA inclusivo di spese postali e costi di gestione per il recupero del  credito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

Per i PdF in bassa tensione Rec Energy avanzerà all’impresa di distribuzione  competente una richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica  per morosità trascorsi tre giorni lavorativi dal termine ultimo per il  pagamento indicato nella diffida ed almeno venticinque giorni dalla notifica al  Cliente della diffida medesima. 

Per tali PdF la sospensione richiesta, laddove tecnicamente possibile, sarà  preceduta da una riduzione di potenza pari al 15% della potenza disponibile.

Laddove trascorsi ulteriori quindici giorni dalla riduzione di potenza persista  il mancato pagamento da parte del Cliente verrà effettuata la sospensione  della fornitura. Qualora il Cliente non provveda a sanare la propria morosità  successivamente all’intervenuta sospensione della fornitura entro il termine  indicato in diffida per dar luogo al pagamento il contratto di  somministrazione di energia elettrica si intenderà risolto ai sensi degli artt.  1454 e 1456 c.c. senza ulteriore comunicazione. 

Nel caso in cui l’utenza non sia disalimentabile, come da normativa vigente, si  procederà direttamente alla risoluzione del contratto senza ulteriore  comunicazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454 e 1456 c.c.. 

Per tutti gli altri PdF il termine minimo per avanzare la richiesta di  sospensione di cui sopra è di quaranta giorni dalla notifica della diffida al  Cliente. 

In entrambi i casi si procederà poi al recupero del credito e saranno addebitati  al Cliente i costi di riduzione ed eventuale riattivazione oltre che le somme  eventualmente versate per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori. 

Nel caso in cui Rec Energy non rispetti la regolazione in materia di  costituzione in mora e sospensione delle fornitura il Cliente, ai sensi dell’art. 3  del TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica) avrà diritto a ricevere un  indennizzo automatico di seguito specificato: 

  • €30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità  nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in  mora;
  • €20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità  nonostante alternativamente: 
  1. 1. Il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è  tenuto a provvedere al pagamento; 
  2. 2. Il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi tra  la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di  richiesta all’impresa distributrice di sospensione della fornitura o  riduzione di potenza per morosità. 

L’indennizzo in parola verrà corrisposto al Cliente nella prima fattura utile  con specifica causale. 

L’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della  sospensione. 

In tali casi il Cliente non dovrà sostenere alcun ulteriore corrispettivo relativo  alla sospensione e/o alla riattivazione della fornitura.

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