Pubblicato il: 19 Giugno 2023

Delibera 267/2023 Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Il periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 216/2023/R/com è pari a 4 mesi a decorrere dalla data del 1 maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023.

La sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 216/2023/R/com si applica automaticamente alle utenze attive, alla data del 1° maggio 2023, nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge 61/23, fatti salvi i pagamenti già effettuati. Il cliente ovvero l’utente ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento.

Fatture o avvisi di pagamento sospesi sono rateizzati secondo:
è automaticamente effettuata senza il pagamento di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale.
Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene:

  1. con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ovvero alla frequenza di invio degli avvisi di pagamento ordinariamente applicata all’utente ovvero al cliente finale;
  2. in base a rate non inferiori a euro 20 (venti);
  3. per un periodo pari a 12 (dodici) mesi decorrente dalla data della comunicazione.

È possibile aumentare la periodicità di fatturazione in accordo con il cliente
Il periodo di rateizzazione può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, non oltre il tempo minimo necessario per soddisfare la condizione che la rata non possa risultare inferiore a 20 (venti) euro.
Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta con i servizi di energia elettrica e/o gas, potranno essere cumulate in una unica fattura la rata per il servizio elettrico, la rata per il servizio gas e la rata per il servizio idrico.
È fatta salva la facoltà per l’utente ovvero per il cliente finale, di non usufruire della rateizzazione e provvedere pertanto al pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata.

Al termine del periodo di sospensione, e comunque entro due mesi dal termine della medesima sospensione, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti ovvero gli esercenti l’attività di vendita, relativamente alle fatture ovvero agli avvisi di pagamento oggetto di sospensione, comunicano al cliente/utente, le seguenti informazioni:

  1. gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;
  2. il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale;
  3. la facoltà dell’utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dal gestore ovvero dall’esercente l’attività di vendita. La rateizzazione non si attiva qualora l’importo sia inferiore a 50€.

Le modalità con cui i titolari delle utenze, ovvero delle forniture, di cui al comma 3.1, possono comunicare al gestore ovvero all’esercente l’attività di vendita l’eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture o avvisi di pagamento nonché comunicazioni di cui al presente provvedimento relativamente al punto di fornitura originario, ovvero all’utenza originaria: inviare una e-mail all’indirizzo servizioclienti@recenergy.it; Numero Verde 800979799; a mezzo posta a Start srl, Via Francesco Caracciolo, 13 80122 NA.

Ultima modifica: 14 Luglio 2023

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